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Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella
tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto
capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
• Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea
presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso
l’acquisto di servizi specialistici;
• Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso
OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di
servizi specialistici. 2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E.
L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de
minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di
tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci
su strada per conto terzi). Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.
1) Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data
di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato
1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; d
d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure
concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
e) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
f) non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche;
g) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
h) per la misura A: – aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della
domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver
ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché – aver ottenuto la
registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di
partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione;
i) per la Misura B: – aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle
seguenti attività:
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello
nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver
ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; il deposito della domanda di
registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di
registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative
tasse di registrazione;
• il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI
e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
– aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale
dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La
pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale
dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione
della domanda di partecipazione.
2) Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, la presente misura agevolativa non si
applica ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura (regolamento UE n.1379/2013), né ad attività di produzione primaria di
prodotti agricoli.
3) I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di esclusione,
dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione
dell’agevolazione.
Scheda di sintesi
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